Condizioni generali di acquisto

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG

I. Validità e forma

(1) Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano a tutti i rapporti commerciali con i nostri partner commerciali e fornitori (“Venditore”). Si applicano solo se il Venditore è un imprenditore (§ 14 CC), una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato.

(2) Le condizioni generali di acquisto si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili (“merce”), indipendentemente dal fatto che il venditore produca direttamente la merce o la acquisti da fornitori (§§ 433, 650 CC). Se non diversamente concordato, le condizioni generali di acquisto nella versione valida al momento dell’ordine dell’Acquirente valgono anche come accordo quadro per contratti futuri simili, senza che noi dobbiamo farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso.

(3) Le presenti condizioni generali di acquisto hanno validità esclusiva. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o supplementari del Venditore diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui abbiamo espressamente accettato la loro validità per iscritto. Questo requisito del consenso vale in ogni caso, per esempio anche se accettiamo senza riserve le consegne del Venditore nella conoscenza delle condizioni generali del Venditore.

(4) Accordi individuali stipulati con il Venditore in singoli casi (inclusi accordi collaterali, integrazioni e modifiche) hanno in ogni caso la precedenza sulle presenti condizioni generali di acquisto. Salvo prova contraria, per il contenuto di tali accordi fa fede un contratto scritto o la nostra conferma scritta.

(5) Le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti del Venditore relative al contratto (ad es. fissazione di un termine, sollecito, recesso) devono essere effettuate per iscritto, cioè in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail). I requisiti formali legali e le prove ulteriori, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità del dichiarante, rimangono inalterati.

(6) I riferimenti all’applicabilità delle disposizioni di legge sono solo a scopo di chiarimento. Anche senza tale chiarimento, le disposizioni di legge sono quindi applicabili, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti condizioni generali di acquisto.

 

II. Conclusione del contratto e obblighi del Venditore

(1) Il nostro ordine (offerta) è considerato vincolante al più presto al momento della presentazione o della conferma scritta. Il Venditore deve informarci degli errori e dell’incompletezza dell’ordine, compresi i documenti dell’ordine, allo scopo di correggerli o completarli prima dell’accettazione; altrimenti il contratto è considerato non concluso.

(2) I disegni, le specifiche tecniche e costruttive o altri documenti contenuti nella nostra offerta sono determinanti per la merce da consegnare. Il Venditore deve controllare le dimensioni dei disegni prima della consegna della merce. Se è stata concordata la produzione di campioni e la merce da consegnare è quindi il risultato di un processo di sviluppo tra noi e il Venditore, siamo autorizzati a modificare le specifiche tecniche e costruttive della merce fino alla nostra approvazione scritta. Deviazioni da dimensioni, specifiche, funzioni e altre proprietà della merce concordate sono consentite solo con il nostro consenso scritto. Il Venditore deve notificarci qualsiasi riserva sulle dimensioni degli oggetti contrattuali, le specifiche, le funzioni e altre proprietà della merce prima della consegna della stessa. Il venditore è anche tenuto ad adottare misure di controllo adeguate per

  • garantire che le proprietà misurabili della merce, come le dimensioni, i rivestimenti galvanici, ecc., siano realizzate in modo tale da essere sufficienti per il collaudo di prove a campione.
  • garantire che la merce sia conforme ai requisiti legali applicabili (ad esempio RoHS, REACH ecc.);
  • garantire che le ispezioni intermedie e finali siano eseguite secondo lo stato più recente della tecnica e non si limitino a un semplice controllo a campione;
  • garantire che l’imballaggio della merce non pregiudichi in nessun caso alcuna proprietà della merce.

(3) Il Venditore è tenuto ad accettare il nostro ordine entro 14 giorni tramite una conferma d’ordine scritta (accettazione). (4) Il Venditore garantisce che la merce è libera da diritti di proprietà industriale di terzi, in particolare che non viola alcun brevetto, modello di utilità o diritto di design di terzi, e ci esonera da tutte le rivendicazioni di terzi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale. Questo obbligo da (4) non si applica nella misura in cui la merce è stata prodotta secondo le nostre specifiche.

 

III. Tempi di consegna e ritardo nella consegna

(1) I tempi di consegna da noi indicati nell’ordine sono vincolanti. Se il termine di consegna non è specificato nell’ordine e non è stato concordato diversamente, è di 4 settimane dalla conclusione del contratto. Il Venditore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se è improbabile che sia in grado di rispettare i tempi di consegna concordati, per qualsiasi motivo.

(2) Se il Venditore non fornisce la sua prestazione o non la esegue entro il termine di consegna concordato o se il venditore è in ritardo, i nostri diritti – in particolare al recesso e al risarcimento dei danni – sono determinati in base alle disposizioni di legge. Le disposizioni del paragrafo 3 rimangono inalterate.

(3) Se il Venditore è in ritardo, possiamo – oltre a far valere altri diritti legali – richiedere un risarcimento forfettario per i nostri danni dovuti al ritardo pari all’1% del prezzo netto per ogni settimana di calendario completata, ma in totale non più del 5% del prezzo netto della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che si sono verificati danni maggiori. Il Venditore si riserva il diritto di dimostrare che non c'è stato nessun danno o solo un danno significativamente minore.

 

IV. Prestazioni, consegna, prezzi, trasferimento del rischio e ritardo nell’accettazione

(1) Il Venditore è autorizzato a far eseguire le prestazioni da lui dovute da terzi (ad es. subappaltatori), a meno che noi non insistiamo sull’erogazione della prestazione da parte del Venditore stesso. Il rischio di approvvigionamento per le sue prestazioni è a carico del Venditore, a meno che non sia stato concordato diversamente in singoli casi (ad es. limitazione delle scorte).

(2) La consegna viene effettuata “franco domicilio” in Germania nel luogo indicato nell’ordine. Se il luogo di destinazione non è specificato e non è stato concordato altro, la consegna sarà effettuata presso la nostra sede di Menden (Sauerland). Il rispettivo luogo di destinazione è anche il luogo di adempimento per la consegna e qualsiasi adempimento successivo (obbligo di consegna). Le clausole di aumento di prezzo del Venditore non trovano applicazione.

(3) La consegna deve essere accompagnata da un documento di trasporto che indichi la data (emissione e spedizione), il contenuto della consegna (numero dell'articolo e quantità) e il nostro identificativo dell’ordine (data e numero). Se il documento di trasporto manca o è incompleto, non siamo responsabili di eventuali ritardi nell’elaborazione e nel pagamento.

(4) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale dell’oggetto passa a noi al momento della consegna nel luogo di adempimento. Se l’accettazione è stata concordata, ciò è decisivo per il trasferimento del rischio. Anche per tutti gli altri aspetti, in caso di accettazione trovano applicazione le disposizioni legali della legge sui contratti d’opera. La consegna o l’accettazione è considerata equivalente se siamo in ritardo di accettazione.

(5) Al verificarsi di un nostro ritardo nell’accettazione si applicano le disposizioni di legge. Tuttavia, il Venditore deve offrirci espressamente la sua prestazione anche se è stato concordato un tempo di calendario specifico o determinabile per un’azione o una collaborazione da parte nostra (ad es. fornitura di materiale). Se siamo in ritardo con l’accettazione, il Venditore può richiedere un risarcimento per le sue spese aggiuntive in conformità alle disposizioni di legge (§ 304 CC). Se il contratto si riferisce a un oggetto non rappresentabile che deve essere prodotto dal Venditore (produzione singola), al Venditore spettano ulteriori diritti solo se ci siamo impegnati a collaborare e siamo responsabili della mancata collaborazione.

 

V. Condizioni di pagamento

(1) Ove non diversamente concordato in singoli casi (ad es. a causa di un imballaggio speciale o di richieste di spedizione), il prezzo comprende tutti i servizi e le prestazioni accessorie del Venditore (ad es. montaggio, installazione) nonché tutti i costi accessori (ad es. imballaggio adeguato, costi di trasporto compresa un’eventuale assicurazione di trasporto e contro i rischi di responsabilità civile). L’imballaggio è da computare sul prezzo d’acquisto in caso di reso esente da tassa di trasporto.

(3) Salvo diverso accordo, il prezzo concordato deve essere pagato a nostra discrezione entro 14 giorni dal ricevimento della merce con uno sconto del 3% o entro 60 giorni senza sconto. In caso di bonifico bancario, il pagamento si considera effettuato per tempo se il nostro ordine di bonifico viene ricevuto dalla nostra banca prima della scadenza del termine di pagamento; non siamo responsabili di eventuali ritardi causati dalle banche coinvolte nel processo di pagamento.

(4) Non rispondiamo di alcun interesse maturato. Per il ritardo nel pagamento si applicano le disposizioni di legge.

(5) Ci spettano i diritti di compensazione e di ritenzione nonché la contestazione della mancata esecuzione del contratto, nella misura prevista dalla legge. In particolare, abbiamo il diritto di trattenere i pagamenti dovuti finché abbiamo ancora diritto a rivendicazioni nei confronti del Venditore derivanti da prestazioni incomplete o difettose.

(6) Il Venditore ha il diritto di compensazione o di ritenzione solo per le contropretese passate in giudicato o incontestate.

 

VI. Segretezza e riserva di proprietà

(1) Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su illustrazioni, progetti, disegni, calcoli, istruzioni di esecuzione, descrizioni dei prodotti e altri documenti. Tali documenti devono essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione del contratto e restituiti a noi dopo il completamento del contratto. I documenti devono essere tenuti segreti a terzi, anche dopo la fine del contratto. L’obbligo di mantenere il segreto si estingue solo se e nella misura in cui le conoscenze contenute nei documenti forniti sono diventate generalmente note.

(2) Le disposizioni di (1) valgono anche per sostanze, software, campioni, materiali, stampi, utensili e altri oggetti che forniamo al venditore per la produzione. Tali oggetti devono – finché non vengono lavorati – essere immagazzinati separatamente a spese del Venditore e assicurati in misura ragionevole contro la distruzione e la perdita.

(3) Qualsiasi lavorazione, miscelazione o combinazione (ulteriore lavorazione) degli oggetti forniti dal Venditore deve essere effettuata per noi. Lo stesso vale in caso di ulteriore lavorazione della merce fornita da parte nostra, per cui siamo considerati il produttore e acquisiamo la proprietà del prodotto al più tardi con l’ulteriore lavorazione in conformità alle disposizioni di legge.

(4) Il trasferimento della proprietà della merce a noi è incondizionato e non dipende dal pagamento del prezzo. Tuttavia, se in un singolo caso accettiamo un’offerta del Venditore di trasferire la proprietà subordinatamente al pagamento del prezzo d’acquisto, la riserva di proprietà del Venditore si estingue al più tardi con il pagamento del prezzo d’acquisto della merce consegnata. Restiamo autorizzati a rivendere la merce nel corso dell’ordinaria attività commerciale anche prima del pagamento del prezzo d’acquisto con cessione anticipata del credito che ne deriva (in alternativa, si applica la semplice riserva di proprietà estesa alla rivendita). Questo esclude tutte le altre forme di riserva di proprietà, in particolare la riserva di proprietà estesa, la riserva di proprietà trasferita e la riserva di proprietà estesa a ulteriore lavorazione.

 

VII. Consegna difettosa

(1) Per i nostri diritti si applicano le disposizioni di legge in caso di vizi materiali e vizi giuridici e in caso di altre violazioni degli obblighi da parte del Venditore, a meno che non sia stato stabilito diversamente di seguito.

(2) In conformità con le disposizioni di legge, il Venditore è responsabile in particolare per garantire che la merce abbia la qualità concordata quando il rischio passa a noi. I prototipi e le quantità di campioni concordati rappresentano l’intera merce. In ogni caso, le descrizioni dei prodotti che – in particolare per designazione o riferimento nel nostro ordine – sono l’oggetto del rispettivo contratto o sono state incluse nel contratto allo stesso modo delle presenti condizioni generali di acquisto, sono considerate un accordo sulle caratteristiche. Non fa differenza se la descrizione del prodotto proviene da noi, dal Venditore o dal produttore.

(3) In deroga al § 442 (1) frase 2 del Codice civile tedesco, abbiamo diritto a rivendicazioni illimitate per vizi anche se il vizio era a noi sconosciuto al momento della stipula del contratto per colpa grave.

(4) Le disposizioni di legge (§§ 377, 381 Codice di commercio - HGB) sono applicabili all’obbligo commerciale di esame e di notifica dei difetti, con la seguente riserva: Il nostro obbligo di controllo si limita ai difetti che si manifestano durante la nostra ispezione della merce in arrivo sotto esame esterno, compresi i documenti di consegna (ad esempio danni di trasporto, consegna errata o in quantità minore) o che sono riconoscibili durante il nostro controllo di qualità nella procedura di campionamento casuale. Nella misura in cui è stato concordato un collaudo, non vi è alcun obbligo di ispezione. Inoltre, dipende dalla misura in cui un esame è fattibile nell’ambito dell’ordinaria prassi commerciale, tenendo conto delle circostanze del caso individuale. Il nostro obbligo di notificare i difetti scoperti in seguito rimane inalterato. Nonostante il nostro obbligo di esame, la nostra contestazione (notifica di vizi) è considerata effettuata senza ritardo e in tempo utile se viene inviata entro 5 giorni lavorativi dalla scoperta o, in caso di difetti evidenti, dalla consegna.

(5) L’adempimento successivo comprende anche lo smontaggio della merce difettosa e la sua reinstallazione, a condizione che la merce sia stata installata in un altro oggetto o fissata a un altro oggetto in conformità al suo tipo e all’uso previsto; il nostro diritto legale al rimborso delle spese corrispondenti rimane inalterato. Le spese necessarie per l’ispezione e l’adempimento successivo sono a carico del Venditore anche se risulta che in realtà non era presente alcun difetto. La nostra responsabilità per i danni in caso di richiesta ingiustificata di rimediare a un difetto rimane inalterata; a questo proposito, tuttavia, siamo responsabili solo se abbiamo riconosciuto o siamo stati gravemente negligenti nel non riconoscere che non era presente alcun difetto.

(6) Fatti salvi i nostri diritti legali e le disposizioni del paragrafo 5, vale quanto segue: Se il Venditore non adempie al suo obbligo di rimediare al difetto – a nostra discrezione eliminando il difetto (miglioramento successivo) o consegnando un oggetto privo di difetti (sostituzione) – entro un termine ragionevole da noi stabilito, possiamo rimediare noi stessi al difetto e richiedere al Venditore il rimborso delle spese necessarie a tale scopo o un corrispondente anticipo. Se l’adempimento successivo da parte del Venditore non è riuscito o è irragionevole per noi (ad es. a causa di particolare urgenza, rischio per la sicurezza operativa o imminente verificarsi di un danno sproporzionato), non è necessario fissare un termine; informeremo il Venditore di tali circostanze senza indugio, se possibile in anticipo.

(7) Altrimenti, in caso di difetto materiale o di un vizio giuridico, siamo autorizzati a ridurre il prezzo d’acquisto o a recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, abbiamo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese secondo le disposizioni di legge.

 

VIII. Azione di regresso del fornitore

(1) Godiamo dei nostri diritti di regresso legalmente determinati all’interno di una catena di fornitura (regresso del fornitore secondo i §§ 445a, 445b, 478 Codice civile tedesco) senza limitazioni in aggiunta ai diritti derivanti dai difetti. In particolare, abbiamo il diritto di esigere dal Venditore esattamente il tipo di adempimento successivo (miglioramento successivo o sostituzione) che dobbiamo al nostro cliente nel singolo caso. Il nostro diritto legale di scelta (§ 439 (1) Codice civile tedesco) non è limitato da questo.

(2) Prima di riconoscere o soddisfare un reclamo per vizi fatto valere dal nostro cliente (incluso il rimborso delle spese ai sensi degli articoli 445a (1), 439 (2) e (3) del Codice Civile tedesco), ne informiamo il Venditore e chiediamo una dichiarazione scritta che esponga brevemente i fatti del caso. Se una dichiarazione motivata non viene rilasciare entro un termine ragionevole e se non si giunge a una soluzione amichevole, il diritto derivante da vizi effettivamente concesso da noi è da considerarsi dovuto al nostro cliente. In questo caso, al Venditore spetta l’obbligo di dimostrare il contrario.

(3) I nostri diritti derivanti dal regresso del fornitore valgono anche se la merce difettosa è stata ulteriormente lavorata da noi o da un altro imprenditore, ad es. mediante installazione in un altro prodotto.

 

IX. Responsabilità del produttore

(1) Se il Venditore è responsabile di un danno al prodotto, ci terrà indenni da rivendicazioni di terzi nella misura in cui la causa rientra nella sua sfera di controllo e organizzazione ed è egli stesso responsabile nei confronti di terzi.

(2) Nell’ambito del suo obbligo di manleva, il Venditore rimborsa le spese ai sensi degli articoli 683, 670 del Codice civile tedesco derivanti da o in relazione a una rivendicazione di terzi, comprese le azioni di richiamo effettuate da noi. Informeremo il Venditore sul contenuto e sulla portata delle misure di richiamo - per quanto possibile e ragionevole - e gli daremo l’opportunità di prendere una posizione. Altre rivendicazioni legali rimangono inalterate.

(3) Solo ove espressamente da noi previsto nel nostro ordine (offerta), il Venditore è tenuto a stipulare e mantenere un’assicurazione di responsabilità civile del prodotto con una copertura forfettaria di almeno 5 milioni di euro per danni alle persone/alle cose.

 

X. Prescrizione

(1) I crediti reciproci delle parti contraenti cadono in prescrizione secondo le disposizioni di legge, salvo che non sia stato stabilito diversamente di seguito.

(2) In deroga al § 438 comma 1 n. 3 del Codice civile tedesco, il termine di prescrizione generale per le rivendicazioni per difetti è di 3 anni dal trasferimento del rischio. Nella misura in cui è stato concordato un collaudo, la prescrizione inizia con il collaudo. Il termine di prescrizione di 3 anni si applica di conseguenza anche alle rivendicazioni derivanti da vizi giuridici, mentre il termine di prescrizione legale per le rivendicazioni reali di terzi per la cessione della proprietà (§ 438 comma 1 n. 1 Codice civile tedesco) rimane inalterato; le rivendicazioni derivanti da vizi giuridici non cadono in prescrizione in nessun caso finché il terzo può ancora far valere il diritto – in particolare in assenza di prescrizione – nei nostri confronti.

(3) I termini di prescrizione della legge sulle compravendite, compreso il suddetto prolungamento, si applicano – nella misura prevista dalla legge – a tutte le rivendicazioni contrattuali per difetti della cosa. Nella misura in cui abbiamo diritto anche a rivendicazioni extracontrattuali per danni dovuti a un difetto, per questo vale il termine di prescrizione ordinario previsto dalla legge (§§ 195, 199 Codice civile tedesco), a meno che l’applicazione dei termini di prescrizione della legge sulla vendita non comporti un termine di prescrizione più lungo nei singoli casi.

 

XI. Diritto applicabile e foro competente

(1) Le presenti condizioni generali di acquisto e il rapporto contrattuale tra noi e il Venditore sono disciplinati dalle leggi della Repubblica Federale di Germania con l’esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionali di merci.

(2) Se il Venditore è un commerciante ai sensi del codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, il foro esclusivo – anche internazionale – per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è la nostra sede di Menden (Sauerland). Lo stesso vale se il Venditore è un imprenditore ai sensi del § 14 Codice civile tedesco. Tuttavia, siamo anche autorizzati in tutti i casi a intentare un’azione presso il luogo di adempimento dell’obbligo di consegna in conformità alle presenti Condizioni generali di acquisto o a un accordo individuale precedente o presso il foro competente del Venditore. Restano impregiudicate le disposizioni statutarie di carattere prioritario, in particolare quelle relative alla giurisdizione esclusiva.

Dati aggiornati a: 1/2019